IL
REGOLAMENTO PER L'ESCAVAZIONE DELLA PIETRA OLLARE
TRADUZIONE REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ESCAVAZIONE
DELL'ANNO 1909
ART. 1
Il Comune
di Lanzada concede la facoltà d’escavazione di pietra ollare su tutto
il territorio comunale a chiunque ne faccia richiesta per iscritto
all’Amministrazione Comunale;
ART. 2
Ogni
richiedente dovrà corrispondere al Comune, a titolo di compenso, un
canone annuo di £10 da versarsi non più tardi del 31 dicembre d’ogni
anno, al Tesoriere Comunale;
ART. 3
La concessione in
parola, avrà inizio dalla data d’approvazione del presente
Regolamento.
ART. 4
La concessione d’escavazione sarà limitata dalle Leggi e disposizioni
regolamentari sui boschi, attualmente in vigore, nonché da quelle che
potranno eventualmente essere promulgate dalle Superiori Autorità.
ART. 5
Non si potranno iniziare lavori d’escavazione nelle località ove vi sia
pericolo di frane o di sicurezza personale.
ART. 6
Altresì sarà vietato imprendere lavori di scavo dove già siano attivate
cave d'amianto.
ART. 7
I
lavoranti nelle cave di pietra ollare saranno tenuti al pagamento d’ogni
danno che, in conseguenza dei lavori di ricerca, verranno arrecando alle
proprietà private ed ai Boschi Comunali.
ART. 8
I
richiedenti dovranno sottoporsi all’osservanza di tutte le prescrizioni
portate dalle Leggi sulle miniere e cave, nonché da quelle indicate nella
Legge Forestale. Lanzada, 10 Gennaio
1909 |