IL REGOLAMENTO PER L'ESCAVAZIONE DELLA PIETRA OLLARE

TRADUZIONE REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ESCAVAZIONE DELL'ANNO 1909

ART. 1
Il Comune di Lanzada concede la facoltà d’escavazione di pietra ollare su tutto il territorio comunale a chiunque ne faccia richiesta per iscritto all’Amministrazione Comunale;

ART. 2
Ogni richiedente dovrà corrispondere al Comune, a titolo di compenso, un canone annuo di £10 da versarsi non più tardi del 31 dicembre d’ogni anno, al Tesoriere Comunale;

ART. 3
La concessione in parola, avrà inizio dalla data d’approvazione del presente Regolamento.

ART. 4
La concessione d’escavazione sarà limitata dalle Leggi e disposizioni regolamentari sui boschi, attualmente in vigore, nonché da quelle che potranno eventualmente essere promulgate dalle Superiori Autorità. 

ART. 5
Non si potranno iniziare lavori d’escavazione nelle località ove vi sia pericolo di frane o di sicurezza personale.

ART. 6
Altresì sarà vietato imprendere lavori di scavo dove già siano attivate cave d'amianto.

ART. 7 
I lavoranti nelle cave di pietra ollare saranno tenuti al pagamento d’ogni danno che, in conseguenza dei lavori di ricerca, verranno arrecando alle proprietà private ed ai Boschi Comunali.

ART. 8
I richiedenti dovranno sottoporsi all’osservanza di tutte le prescrizioni portate dalle Leggi sulle miniere e cave, nonché da quelle indicate nella Legge Forestale.  

Lanzada, 10 Gennaio 1909


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